STATUTO DELLA FONDAZIONE
IL
SOLE ONLUS
Sommario
Premessa
TITOLO I – Generalità
Art.
1 – Costituzione
Art.
2 – Sede
Art.
3 – Scopo
TITOLO II – Patrimonio e Amministrazione
Art.
4 – Patrimonio
Art.
5 – Modalità particolari di finanziamento ed erogazione dei servizi di
assistenza
Art.
6 – Esercizio finanziario e bilancio
TITOLO III – Ordinamento
Art.
7 – Membri della Fondazione
Art.
8 – Fondatori
Art.
9 – Sostenitori
Art.
10 – Partecipanti
Art.
11 – Amici della Fondazione
Art.
12 – Organi della Fondazione
Art.
13 – Assemblea dei Fondatori
Art.
14 – Consiglio di Amministrazione
Art.
15 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione
Art.
16 – Decadenza dei Consiglieri di Amministrazione
Art.
17 – Il Presidente
Art.
18 – Il Collegio dei Partecipanti
Art.
19 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art.
20 – Il Collegio dei Probiviri
Art.
21 – Esclusione
TITOLO IV – Disposizioni finali
Art.
22 – Durata ed estinzione
Art.
23 – Clausola di rinvio
Premessa
Il “comitato per la fondazione il sole
onlus”
la’”associazione
GENITORI DI BAMBINI PORTATORI
DI HANDICAP” si propongono
di offrire ai cittadini diversamente abili pari opportunità nei percorsi
di vita, offrendo soluzioni concrete alla molteplicità delle loro
esigenze.
Nel
settore della diversamente abilità uno dei problemi che a volte rende
difficile il dialogo tra famiglie e servizi è l’incertezza del dopo: dopo
la nascita di un bambino diversamente abile, dopo quel trattamento
riabilitativo, dopo la scuola, dopo la formazione, dopo la morte dei
genitori.
Il
non poter avere una ragionevole sicurezza circa le varie tappe
esistenziali che il proprio figlio dovrà affrontare spesso determina nei
genitori sfiducia, distacco e ansia.
Occorre, al contrario, dare serenità e alcune certezze che in prospettiva
siano soluzioni condivise e partecipate.
Per
tale motivo il “comitato per la
fondazione il sole onlus” e la ”associazione
grossetana genitori bambini portatori di handicap“ hanno avviato un
progetto residenzialità per persone diversamente abili, proprio per
dare concreta risposta al “dopo” più importante: quello del “dopo i
genitori” da realizzare soprattutto “durante”, ovverosia quando sono
ancora in vita o comunque efficienti.
Occorre dare certezze future e massima ampiezza al progetto e attrezzarsi
per trovare diverse modalità di reperimento di risorse finanziarie e di
strutture, attivando tutte le risorse della comunità cittadina, e non
soltanto, attraverso l’istituzione di una Fondazione che garantisca
trasparenza e correttezza di destinazione e che diventi l’effettivo
organismo di supporto finanziario del progetto, per dare ad esso
prospettiva di lunga durata e un consistente sostegno di risorse.
La
costituzione della fondazione “IL SOLE” - Onlus risponde quindi
perfettamente allo scopo.
FONDAZIONE IL SOLE
ONLUS
TITOLO I – Generalità
Art. 1 – Costituzione
E’
costituita la Fondazione denominata “IL SOLE Onlus”.
Art. 2 – Sede
La
Fondazione ha la sede in Grosseto, via Aquileia 75.
Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purché
avvengano all’interno del territorio del Comune di Grosseto.
Eventuali sedi secondarie per unità operative possono essere istituite con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 3 – Scopo
La
Fondazione si propone, senza fini di lucro, l’esclusivo perseguimento di
finalità di solidarietà sociale volte a sostenere ed integrare le
politiche sociali di intervento di tutte le realtà pubbliche a favore
delle persone con diversa abilità fisica, psichica e sensoriale per il
miglioramento della loro qualità di vita, con particolare attenzione ai
servizi residenziali o comunque sostitutivi della famiglia.
La
Fondazione persegue, altresì, lo scopo di favorire, nel rispetto delle
specifiche esigenze dei singoli diversamente abili, lo sviluppo di una
rete di servizi residenziali, ivi compresi quelli di supporto
all’integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili coinvolte
nell’attività della Fondazione.
La
Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al
presente articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse e comunque
in via non prevalente.
Per
raggiungere i suoi scopi la Fondazione può avvalersi della collaborazione
di Enti pubblici o privati stipulando convenzioni e accordi.
Pertanto la Fondazione potrà:
(a).-
realizzare e gestire, anche a mezzo terzi, strutture residenziali
destinate ad attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza
sanitaria, d’istruzione, d’inserimento sociale e lavorativo di persone
portatrici di handicap residenti nella Provincia di Grosseto;
(b).-
stipulare ogni atto o contratto, tra cui l’assunzione di prestiti e mutui,
l’acquisto, in proprietà o altro diritto reale, di immobili, la
stipula di convenzioni, nell’ambito dell’oggetto statutario, anche
trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano
considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della
Fondazione;
(c).-
amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice,
comodataria, o comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di
gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonché amministrare o
gestire le somme rinvenienti da tale gestione;
(d).-
amministrare, nel rispetto dei limiti di legge ed in particolare delle
riserve previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i beni
mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di
gestione o che comunque derivino dalla amministrazione dei beni immobili
gestiti per conto terzi;
(e).-
stipulare contratti o convenzioni per l’affidamento a terzi di attività di
gestione dei suddetti beni e avvalersi altresì di consulenze specializzate
in materia per la gestione diretta dei medesimi;
(f).-
partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la
cui attività sia rivolta precipuamente al perseguimento di scopi analoghi
a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga
opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
(g).-
svolgere, anche costituendo ovvero partecipando ad altro soggetto,
attività strumentale al perseguimento degli scopi statutari;
(h).-
promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni,
convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o
documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto
tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
(i).-
svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini
istituzionali, attività di promozione, con particolare riferimento al
settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere.
TITOLO II – Patrimonio e Amministrazione
Art. 4 – Patrimonio
Il
patrimonio è composto da:
(a).-
fondo di dotazione;
(b).-
fondo di gestione;
Il
fondo di dotazione è costituito:
-
dai conferimenti in denaro, titoli, crediti o beni
immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi,
effettuati dai Fondatori in sede di Atto Costitutivo e dai conferimenti da
chiunque provenienti se espressamente destinati al fondo di dotazione.
Il
fondo di gestione è costituito:
-
da denaro, crediti, beni mobili e immobili che pervengono o
perverranno a qualsiasi altro titolo in proprietà alla Fondazione,
compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente
Statuto;
-
dalla parte di rendite e proventi non utilizzata e non
destinata, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad
incrementare il patrimonio;
-
dai contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione
Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici.
-
da eventuali donazioni o disposizioni
testamentarie non espressamente destinate al fondo di dotazione;
-
da eventuali altri contributi non destinati
al patrimonio dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
-
dai contributi, in qualsiasi forma concessi,
dai Fondatori e dai Sostenitori;
-
dai ricavi delle attività istituzionali,
accessorie, strumentali e connesse.
Tutte
le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli
scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.
Art. 5 – Modalità particolari di
finanziamento ed erogazione dei servizi d’assistenza
La
Fondazione:
(a).-
s’impegna, tramite apposite convenzioni e comunque con regolamento, a
garantire l’erogazione dei servizi di assistenza di cui all’Art. 3 ai
diversamente abili anche dopo la scomparsa di chi ne abbia cura.
Nella
convenzione o nell’apposito regolamento sarà previsto che, in caso di
acquisizione, a qualunque titolo di un immobile o una porzione di
immobile, il diversamente abile sarà ivi assistito o con il consenso del
disponente, in altra corrispondente struttura della fondazione.
Nella
convenzione o nell’apposito regolamento sarà inoltre previsto che la
Fondazione possa realizzare nella porzione di immobile acquisita, fermo il
predetto obbligo di assistenza in loco, una struttura di casa-famiglia,
casa alloggio o diurno nella quale ospitare e far assistere altri
diversamente abili, con gradualità e idoneità di inserimento, che a quel
momento risultino in attesa di ricevere le prestazioni di assistenza
residenziale.
Gli
immobili o le porzioni di immobile in cui non sia possibile realizzare
case-famiglia, case alloggio o diurni sono messi a reddito ai fini di cui
alla lett. b).
Il
Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non accettare donazioni qualora
le loro modalità o condizioni finanziarie attuali o previsionali della
Fondazione non garantiscano l’equilibrio della gestione in relazione agli
obblighi da assumere;
(b).-
può
finanziare, a carico del fondo di gestione, progetti propedeutici
all’accoglienza e all’assistenza residenziale di persone diversamente
abili del Comune di Grosseto e di altri enti locali o soggetti pubblici
con sede nella Provincia di Grosseto.
Art. 6 – Esercizio finanziario, Bilancio e Libri
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ciascun anno.
Entro
il 31 marzo il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre.
Il
bilancio consuntivo dell’esercizio deve essere trasmesso a tutti i
Fondatori e i Sostenitori, accompagnati dalla relazione sull’andamento
della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei
Conti. E’ vietata la distribuzione anche in modo indiretto degli utili o
avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della
Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per
Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria
struttura.
Gli utili o
avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
La Fondazione
dovrà dotarsi dei seguenti libri e registri:
- Libro dei
Verbali dell’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori;
- Libro dei
Verbali del Consiglio di Amministrazione;
- Libro dei
Verbali del Collegio dei Revisori;
- Libro
Giornale;
- Libro degli
Inventari;
- Ogni altro
libro e registro obbligatorio per legge.
I verbali
dell’assemblea dei Partecipanti saranno trascritti nel Libro dei Verbali
dell’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori.
TITOLO III – Ordinamento
Art. 7 – Membri della Fondazione
I
membri della Fondazione sono:
-
i Fondatori;
-
i Sostenitori;
-
i Partecipanti.
-
Art. 8 – Fondatori
I
Fondatori sono:
-
il “comitato
per la fondazione il sole onlus”;
-
l’”associazione
grossetana genitori bambini portatori di handicap”.
In
caso di scioglimento dei predetti due enti, i relativi atti di
scioglimento individueranno il soggetto che subentrerà in tutti i diritti
nella Fondazione.
Art. 9 – Sostenitori
Possono aderire alla Fondazione, le persone giuridiche, pubbliche e
private e le persone fisiche che contribuiscono al patrimonio
mediante contributo in denaro, titoli, crediti o beni immobili in misura
non inferiore a Euro venticinquemila ( euro 25.000,00 ).
L’ammissione Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione,
previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, a maggioranza dei
presenti.
Art. 10 – Partecipanti
I
Partecipanti sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private
che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla
realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in misura non inferiore
ad Euro mille ( €. 1.000,00 ), in denaro, titoli, crediti, immobili
o beni strumentali (materiali, attrezzature e simili), destinati allo
svolgimento delle attività della Fondazione e con queste ultime coerenti.
L’ammissione del Partecipante è deliberata dal Consiglio di
Amministrazione a maggioranza dei presenti.
La delibera di accettazione di beni diversi dal denaro
indica il valore del contributo
ed i criteri adottati per la valutazione dello stesso.
Art. 11 – Amici della Fondazione
Con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione sono riconosciute
“Amici della Fondazione” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o
private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono
alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi
in denaro e/o in beni e/o prestazioni
professionali.
Art. 12 – Organi della Fondazione
Gli
organi della Fondazione sono:
-
l’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori;
-
il Consiglio di Amministrazione;
-
il Presidente della Fondazione;
-
il Collegio dei Partecipanti;
-
il Collegio dei Revisori dei Conti;
-
il Collegio dei Probiviri.
Art. 13 – Assemblea dei Fondatori e
Sostenitori
L’Assemblea è composta dai Fondatori e dai Sostenitori L’assemblea
nomina nel suo seno il Presidente che dura in carica tre anni ed è
rieleggibile. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni di
Presidente vengono svolte dal membro più anziano. Nomina altresì il
Segretario che dura in carica fino a revoca o dimissioni.
I
componenti dell’Assemblea prestano la loro attività gratuitamente.
L’Assemblea si riunisce:
(a).-
in
seduta ordinaria almeno una volta l’anno ed ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga necessario;
(b).-
in
seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ed
ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un
terzo dei propri componenti o dal Consiglio di Amministrazione o dai
Revisori.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante
avviso affisso nella sede della Fondazione, contenente l’ordine del
giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione, da comunicarsi a
ciascun componente e, se del caso, ai Revisori almeno otto giorni prima
dell’adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail. Tale termine, in
caso di urgenza, può essere abbreviato sull’accordo di tutti i Componenti
in carica e dei Revisori.
L’Assemblea è validamente costituita:
(a).-
quando sia stata convocata conformemente alle norme di cui sopra;
(b).-
quanto, in difetto di convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti
in carica.
Le
adunanze dell’Assemblea vengono presiedute dal Presidente; in caso di sua
assenza od impedimento, dal Vice Presidente se nominato, o dal componente
dell’Assemblea più anziano.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità
di voti prevale il voto del Presidente.
Per
l’approvazione di modificazioni dello Statuto e, in caso di scioglimento
ed estinzione della Fondazione, delibera, con la presenza e il voto
favorevole di almeno 4/5 dei propri membri, un proprio parere da
comunicare al Consiglio di Amministrazione competente per le modifiche.
Le
deliberazioni dell’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori devono
risultare da verbali trascritti in ordine cronologico sull’apposito libro,
sottoscritti dal Presidente e dal Segretario delle riunioni. All’Assemblea
dei Fondatori e Sostenitori spetta di:
(a).-
nominare tra i suoi componenti, se lo ritenga, un Vice Presidente;
(b).-
nominare i Componenti del Consiglio di Amministrazione come previsto dall’Art.
14 del presente Statuto;
(c).-
proporre annualmente entro il mese di dicembre al Consiglio di
Amministrazione iniziative in armonia con gli scopi e le finalità della
Fondazione;
(d).-
deliberare sulle materie che le siano sottoposte dal Consiglio di
Amministrazione;
(e).-
Art. 14 – Consiglio di Amministrazione
Il
Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto da otto
membri.
Quattro dei componenti, e tra essi il Presidente, sono
nominati, dai Fondatori, tre dall’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori
dei quali due da scegliersi tra quelli indicati dai Sostenitori; l’ottavo
componente è nominato dal Collegio dei Partecipanti, se costituito,
ovvero, se non costituito, dall’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori.
Il
primo Consiglio viene nominato dai fondatori in sede di costituzione.
I componenti del Consiglio di Amministrazione
restano in carica per cinque esercizi e sono rieleggibili.
I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono sostituiti dalla
propria base elettorale entro trenta giorni qualora venissero a mancare
per dimissioni, permanente impedimento o decesso, in
modo che venga assicurata la funzionalità e continuità dell’organo amministrativo.
Quando l’amministratore nominato non accetti per iscritto
la carica entro quindici giorni dalla notizia avutane dal Presidente della
Fondazione, si intende che l’abbia rifiutata. In tal caso si procederà a
nuova nomina secondo le modalità previste dal comma precedente.
L’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori e quella dei Partecipanti
devono esser convocate per la nomina dei Consiglieri di loro competenza
entro trenta giorni dalla revoca, dimissioni, permanente impedimento o
decesso dell’amministratore.
Del
pari entro lo stesso termine i Fondatori devono trasmettere al Presidente
del Consiglio di Amministrazione in carica una nota contenente il nome dei
Consiglieri la cui nomina è ad essi riservata.
I componenti del Consiglio prestano la loro attività
gratuitamente.
Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei
membri, l’intero Consiglio di Amministrazione decade.
I
membri del Consiglio di Amministrazione non possono farsi rappresentare.
Al Consiglio di Amministrazione compete, oltre a quanto
previsto in altri articoli
del presente statuto o dalla legge:
(a).-
il
potere di ordinaria e straordinaria amministrazione anche in relazione
all’attuazione dei compiti della Fondazione di cui al precedente Art. 3
dalla lettera a) alla lettera b);
(b).-
definire i criteri di investimento del patrimonio ed assumere ogni
deliberazione al riguardo;
(c).-
approvare entro il mese di marzo dell’anno successivo il bilancio
consuntivo di esercizio;
(d).-
nominare al proprio interno, se lo ritengono opportuno, il Vicepresidente
del Consiglio per i casi di assenza, impedimento temporaneo del
Presidente, o un Consigliere delegato con i poteri disciplinati dall’atto
di nomina;
(e).-
deliberare ogni eventuale modifica statutaria;
(f).-
deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del
patrimonio;
Art. 15 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione
Il
Consiglio di Amministrazione si riunisce entro il mese di marzo per
l’approvazione del bilancio consuntivo, ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga necessario per l’adempimento dei compiti di sua competenza e
quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei
propri membri o dai Revisori dei Conti.
Il
Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o in di lui
mancanza, impedimento o assenza, dal Vicepresidente, mediante avviso
contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione
da comunicarsi a ciascun membro del Consiglio e ai Revisori, almeno
otto giorni prima dell’adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail
e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell’adunanza.
Il
Consiglio di Amministrazione è validamente costituito:
-
quando, ritualmente convocato, sia presente almeno la
maggioranza dei suoi membri;
-
quando, in difetto di convocazione, siano comunque presenti
tutti i suoi membri in carica.
Le
adunanze del Consiglio di Amministrazione vengono presiedute dal
Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, o mancanza, dal
Vicepresidente.
Il
Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi membri presenti; in caso
di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Per
le modifiche dello statuto e lo scioglimento della Fondazione occorre la
presenza e il voto favorevole di almeno 2/3 dei propri membri in carica e
comunque la presenza ed il voto favorevole di tutti i membri nominati dai
Fondatori.
Le
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate e
trascritte in ordine cronologico sull’apposito Libro e sottoscritte dal
Presidente e dal Segretario dell’adunanza.
Art. 16 – Decadenza dei Consiglieri di
Amministrazione
I
Consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a
tre riunioni consecutive ovvero ad un numero di riunioni pari alla metà
più una delle riunioni che si svolgono nel corso del medesimo anno solare.
Art. 17 – Il Presidente
Il
Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza
della Fondazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità
amministrativa o giudiziaria.
Il
Presidente esplica tutte le competenze attribuitegli in via esclusiva dal
Consiglio di Amministrazione e cura le relazioni con enti, istituzioni,
imprese pubbliche e private e organismi, anche al fine di instaurare
rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della
Fondazione.
Il Presidente può nominare procuratori per singoli affari o
per categorie di affari.
Il
mandato dello stesso è gratuito.
Art. 18 – Il Collegio dei Partecipanti
Il
Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla
Fondazione.
Elegge a maggioranza dei presenti un membro del Consiglio di
Amministrazione, scelto tra una rosa di candidati proposta dai Fondatori e
dai Sostenitori, preferibilmente individuati fra i Partecipanti.
Il Collegio è convocato dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione mediante
avviso affisso nella sede della Fondazione, contenente l’ordine del
giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione almeno otto giorni prima
dell’adunanza anche mediante telegramma, telefax,
e-mail e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro
ore prima dell’adunanza.
E’
presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza
dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Il
Collegio dei Partecipanti formula pareri e proposte sulle attività e sui
programmi della Fondazione.
In
caso di mancata nomina, a qualsiasi causa imputabile, del componente il
Consiglio di amministrazione di competenza del Collegio dei Partecipanti
in esito all’Adunanza convocata a tal fine, la nomina del componente
stesso sarà devoluta all’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori.
Art. 19 – Il Collegio dei Revisori dei
Conti
Il
Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, tra i
quali è eletto il Presidente, e due supplenti. Essi sono nominati dal
Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I membri sono scelti tra
gli iscritti nel Registro dei revisori contabili e durano in carica per
cinque anni.
Il
Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla osservanza delle leggi, dello
Statuto e del Regolamento e sulla gestione finanziaria della Fondazione;
accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte
di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo
apposite relazioni, ed effettua le verifiche di cassa.
I
membri del Collegio possono in qualsiasi momento procedere ad atti di
ispezione e di controllo, nonché chiedere agli Amministratori notizie
sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari;
partecipano alla riunione dell’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori.
Art. 20 – Collegio dei Probiviri
Il
Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui uno Presidente,
nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, scelti tra
persone esperte nel campo giuridico ovvero delle politiche sociali.
Il
Collegio emette, all’unanimità, parere sui requisiti di onorabilità
dettati dal Regolamento necessari per l’ammissione dei Sostenitori e ai
fini dell’esclusione dei Sostenitori e dei Partecipanti.
Al
Collegio dei Probiviri è altresì delegata la risoluzione di eventuali
contrasti che possano insorgere tra gli organi della Fondazione e tra gli
stessi e la Fondazione.
Il
Presidente del Collegio dei Probiviri adotterà le norme di funzionamento
del Collegio che riterrà più opportune.
Art. 21 – Esclusione
Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del
Collegio dei Probiviri, delibera a maggioranza
dei componenti l’esclusione dei membri
della Fondazione Sostenitori e Partecipanti per grave o reiterato
inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dal
Regolamento.
Nel
caso di persone giuridiche, l’esclusione ha comunque luogo per i seguenti
motivi:
-
estinzione per qualunque causa;
-
apertura di procedura di liquidazione;
-
fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche
stragiudiziali.
TITOLO IV – Disposizioni finali
Art. 22 – Durata ed estinzione
La
Fondazione ha durata indeterminata.
Nei casi di cessazione
previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione:
-
nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di
liquidazione del patrimonio ai sensi dell’Art. 30 del Codice Civile e
degli Artt. 11 e 21 delle Disposizioni di attuazione;
-
determina le modalità di devoluzione dei beni rimasti dopo
esaurita la liquidazione ai sensi dell’Art. 31 del Codice Civile e delle
norme in materia di ONLUS osservando le disposizioni vigenti, fermo
l’obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, a favore di ONLUS che abbiano gli stessi
fini o a fini di pubblica utilità, e fermi restando gli obblighi di
assistenza assunti ai sensi dell’Art. 5 del presente Statuto.
Art. 23 – Clausola di rinvio
Per quanto non previsto
dal presente Statuto si applicano le disposizioni
del Codice Civile e le norme vigenti in materia
di ONLUS.
Firmato: Massimiliano Frascino – Alessandro Bianchini –
Licia Bartalucci – Paola Maria Letizia Usticano
Notaio.
